

i comuni possono concedere a coloro che trasferiscono la loro residenza e la loro dimora abituale, nonché la propria attività in una delle località indicate nel regolamento di esecuzione, impegnandosi a mantenerle nella medesima per almeno dieci anni, le seguenti agevolazioni:
a) un premio di insediamento corrispondente al 70 per cento della spesa sostenuta per il trasferimento, ivi compresa quella relativa al trasloco e agli allacciamenti di telefono, gas e elettricità;
b) un contributo a fondo perduto, fino al 15 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione.
la legge dispone che ai fini della protezione e della riqualificazione dei beni culturali e ambientali propri del territorio montano e del recupero a fini abitativi anche non permanenti del patrimonio di edifici minori, individuati ai sensi dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), i comuni possono concedere contributi, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, a favore dei proprietari.
i comuni possono concedere ai residenti contributi in conto capitale per la realizzazione di allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, fognari e viari a servizio di edifici isolati e di piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate a insediamenti residenziali.
al fine di favorire una corretta gestione delle proprietà boschive private, sia in funzione economica che di salvaguardia complessiva degli ecosistemi, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare le misure idonee a stimolare il riordino e il consolidamento della proprietà silvo-pastorale.
Al fine di consentire il mantenimento e lo sviluppo delle attività artigianali i comuni possono concedere alle imprese artigiane operanti nel settore delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali tipici della montagna trentina, che attivino o trasferiscano la propria attività nelle zone montane che ne siano sprovviste, impegnandosi a mantenerla per almeno cinque anni, un premio di insediamento nella misura massima di lire 50.000.000.